donazione con riserva d'usufrutto da parte del nudo proprietario


 

App. Napoli 26.03.1942, in Mon. trib., 1943, pag. 55

 

Considerata la durata dell'usufrutto (la vita dell'usufruttuario e anche fino a trent'anni), il nudo proprietario può donare la nuda proprietà del bene, riservando a sé, dal momento della consolidazione, l'usufrutto sul bene medesimo, purché il secondo usufruttuario sopravviva alla estinzione del precedente.

 


 

CNN. risposta a quesito n. 2043

 

Nel caso, la costituzione del diritto di usufrutto con la riserva in proprio favore da parte del nudo proprietario va considerata come una costituzione di usufrutto a termine iniziale, che avrà efficacia dal momento in cui si estinguerà il primo usufrutto.

 

Ciò non viola il divieto di usufrutto successivo ex art. 698, c.c., poiché all'atto della costituzione già esiste il precedente usufrutto, e il costituente è il nudo proprietario.