donazione con
riserva d'usufrutto da parte del nudo proprietario
App. Napoli
26.03.1942, in Mon. trib., 1943, pag. 55
Considerata la durata dell'usufrutto (la vita
dell'usufruttuario e anche fino a trent'anni), il nudo proprietario può
donare la nuda proprietà del bene, riservando a sé, dal momento della
consolidazione, l'usufrutto sul bene medesimo, purché il secondo usufruttuario
sopravviva alla estinzione del precedente.
CNN. risposta a
quesito n. 2043
Nel caso, la costituzione del diritto di usufrutto con la riserva in proprio favore da parte del nudo proprietario va considerata come una costituzione di usufrutto a termine iniziale, che avrà efficacia dal momento in cui si estinguerà il primo usufrutto.
Ciò non viola il divieto di usufrutto successivo ex art. 698, c.c., poiché all'atto della costituzione già esiste il precedente usufrutto, e il costituente è il nudo proprietario.